Art. 4
In vigore dal 3 mag 1956
La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1537#art-4