Art. 3
In vigore dal 3 mag 1956
Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1537#art-3