Art. 5
In vigore dal 3 mag 1956
Con decreto Ministeriale da pubblicarsi sui bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si siano resi e si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1537#art-5