Capo I
Art. 6
In vigore dal 13 ago 1955
Le raccomandate che pervengono agli uffici giudiziari devono, a cura del cancelliere, essere registrate sul registro di corrispondenza con l'annotazione del mittente, del luogo di provenienza, del contenuto e della destinazione.
Sull'atto contenente dichiarazione di impugnazione, pervenuto per mezzo di raccomandata ovvero per dispaccio telegrafico ai termini dell'art. 198 del codice di procedura penale, il cancelliere appone l'indicazione del giorno in cui lo riceve e la sua sottoscrizione, e ne cura immediatamente l'unione agli atti del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-6