Capo I
Art. 2
In vigore dal 13 ago 1955
Gli avvisi e le comunicazioni prescritti nel secondo capoverso e nell'ultima parte del l'art. 169 del codice di procedura penale devono in ogni caso contenere
1) il nome del destinatario della notificazione;
2) la indicazione della natura dell'atto notificate e del luogo della notificazione;
3) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Ricorrendone le ipotesi, l'avviso deve altresì contenere l'indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato, nonché del luogo e della data di comparizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-2