Capo I
Art. 1
In vigore dal 13 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
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Nei casi indicati nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 131 del codice di procedura penale il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto alla sezione istruttoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-1