Capo I

Art. 1

In vigore dal 13 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: . Nei casi indicati nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 131 del codice di procedura penale il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto alla sezione istruttoria.
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Art. 1 Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale. — Testo vigente | Portale Normativo