Capo I
Art. 4
In vigore dal 13 ago 1955
Per le notificazioni prevedute dall'art. 175 del codice di procedura penale si osservano le disposizioni della prima parte, nonché del primo e terzo capoverso dell'art. 169 dello stesso codice, ferma rimanendo l'ultima parte del predetto art. 175.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-4