Capo I
Art. 8
In vigore dal 13 ago 1955
Il cancelliere, che ha ricevuto la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero, a norma dell'art. 199-bis del codice di procedura penale, deve curarne la notificazione all'imputato nei modi indicati nell'art. 168 del codice predetto, se quello è detenuto, nell'art. 171 dello stesso codice, se vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio, e nell'art. 170 del codice medesimo, se vi è stata dichiarazione di irreperibilità.
Fuori dei casi precedenti, e quando non sia possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la notificazione è eseguita nel luogo dove è avvenuta l'ultima notifica valida, ovvero nel domicilio, nella residenza o nel recapito risultante dagli atti.
Tuttavia, se vi è stata mutazione relativa ai detti luoghi, il cancelliere ne riferisce immediatamente al giudice, il quale, verificate le anzidette condizioni, dispone con decreto che la notificazione sia eseguita senza ritardo mediante deposito in cancelleria; dell'avvenuta notificazione il cancelliere dà subito avviso all'imputato con l'osservanza delle norme degli articoli 169 e 170 del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-8