Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 13 ago 1955
Gli avvisi e le comunicazioni prescritti nel secondo capoverso e nell'ultima parte del l'art. 169 del codice di procedura penale devono in ogni caso contenere 1) il nome del destinatario della notificazione; 2) la indicazione della natura dell'atto notificate e del luogo della notificazione; 3) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. Ricorrendone le ipotesi, l'avviso deve altresì contenere l'indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato, nonché del luogo e della data di comparizione.
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