Art. 5
In vigore dal 27 set 1955
Negli esami di promozione per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non consegua almeno la votazione di otto decimi.
Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneità, di cui al seguente capoverso, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale tali candidati debbono ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.
Coloro che non abbiano superato l'esame di merito distinto, ma abbiano riportato voti non inferiori al minimo richiesto per superare quelli di idoneità, sono dispensati dal sostenere questi ultimi e sono classificati di diritto nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;805#art-5