Art. 1
In vigore dal 27 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;
Visti i decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, ratificati, con modificazioni, con legge dell'11 dicembre 1952, n. 2528;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La promozione al grado 9° degli insegnanti tecnici pratici delle scuole e degli istituti di istruzione media tecnica di cui all' della, legge 15 giugno 1931, n. 889, che abbiano i requisiti di anzianità prescritti rispettivamente dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 e dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, ratificati con la legge 11 dicembre 1952 n. 2528, avviene mediante esame di merito distinto o di idoneità.
Gli esami di merito distinto sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Gli esami di idoneità sono indetti ogni anno, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sempre che il numero di coloro che abbiano i requisiti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso gli esami non possono essere ritardati per più di due anni.
L'insegnante tecnico pratico che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.
Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, l'insegnante è ammesso all'esame se possieda i requisiti prescritti, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente.
Le domande di ammissione agli esami debbono pervenire al Ministero per il tramite gerarchico e debbono essere corredate di un rapporto informativo del capo d'istituto convalidato dal provveditore agli studi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;805#art-1