Art. 4
In vigore dal 27 set 1955
Ciascuna delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di merito distinto e di idoneità è costituita: da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da un preside di un istituto tecnico e da due titolari di materie tecniche. I presidi e i titolari di materie tecniche debbono essere scelti tenendo conto degli indirizzi specializzati cui sono addetti i candidati agli esami.
Le mansioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;805#art-4