Art. 7

In vigore dal 27 set 1955
La votazione complessiva tanto negli esami di merito distinto quanto negli esami di idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quelle orali. La graduatoria dei vincitori del concorso di merito distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nelle prove sostenute. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità. I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli che, non avendo vinto il concorso di merito distinto, abbiano riportato i punti richiesti per l'idoneità, sono collocati in un'unica graduatoria nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame più il coefficiente espresso in ventesimi relativo alla anzianità di grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;805#art-7

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