Art. 2

In vigore dal 27 set 1955
Gli esami di merito distinto constano: a) di una prova scritta; b) di una prova scritto-grafica; c) di una prova pratica; d) di una prova orale. La prova scritta verterà sui fondamenti scientifici e tecnologici relativi all'insegnamento pratico cui il candidato è addetto. La prova scritto-grafica riguarderà l'organizzazione di un dato gruppo di esercitazioni pratiche e illustrerà i fondamenti scientifici e tecnologici relativi alle esercitazioni stesse. La prova pratica consisterà nella esecuzione di un elaborato attinente alla specializzazione a cui il candidato è addetto. La prova orale comprenderà la discussione degli argomenti svolti nelle prove scritte, nonché questioni di natura didattica relative alla condotta delle esercitazioni pratiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;805#art-2

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