Art. 4
In vigore dal 25 set 1955
La Commissione giudicatrice degli esami di merito distinto e di idoneità è costituita da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, che la presiede, da un preside di un istituto tecnico, da un insegnante ordinario di materie tecniche commerciali, da un insegnante ordinario di materie giuridiche ed economiche, da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'8°.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;800#art-4