Art. 1

In vigore dal 25 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889; Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107; Vista la legge 2 aprile 1953, n. 260; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La promozione al grado 9° dei segretari economi degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, che abbiano i requisiti di anzianità prescritti dall' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, avviene mediante esame di merito distinto o d'idoneità. Gli esami di merito distinto sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esami d'idoneità sono indetti ogni anno, entro il mese di maggio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sempre che il numero di coloro che abbiano requisiti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso oli esami non potranno essere sospesi per più di due anni. Il segretario economo che abbia riportato la qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche. Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, l'impiegato è ammesso all'esame, se possieda i requisiti prescritti, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente. Le domande di ammissione agli esami debbono pervenire al Ministero per il tramite gerarchico e debbono essere corredate da un rapporto informativo del capo d'istituto convalidate dal provveditore agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;800#art-1

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