Art. 2

In vigore dal 25 set 1955
Gli esami di merito distinto constano: a) delle seguenti prove scritte: 1) elementi di diritto pubblico e privato, 2) contabilità generale dello Stato, computisteria e ragioneria; 3) prova di carattere pratico riguardante i servizi di segreteria e di economato degli istituti e scuole d'istruzione tecnica; b) di una prova orale, avente per oggetto le materie delle prove scritte, nonché la legislazione scolastica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;800#art-2

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