Art. 7
In vigore dal 25 set 1955
La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto negli esami d'idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori del concorso di merito distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nelle prove sostenute. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli che, non avendo superato l'esame di merito distinto abbiano riportato i punti richiesti per l'idoneità, sono collocati in un'unica graduatoria nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame, più il coefficiente espresso in ventesimi relativo all'anzianità di grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;800#art-7