Art. 8

In vigore dal 25 set 1955
La sede in cui avranno luogo le prove scritte e orali è determinata dal decreto che indice gli esami. Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo. Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte e orali, si osserveranno le disposizioni del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 140. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;800#art-8

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