Art. 6

In vigore dal 16 giu 1954
La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi sul bollettino ufficiale del personale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si siano resi o si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;236#art-6

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