Art. 8
In vigore dal 16 giu 1954
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni, nonché quelle del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1954
Atti dei Governo, registro n. 83, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;236#art-8