Art. 5
In vigore dal 16 giu 1954
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti attribuiti ai titoli.
La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;236#art-5