Art. 1
In vigore dal 16 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'assunzione al grado iniziale dei ruoli del personale di cui alle tabelle A e B dell'allegato III del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato con modificazioni con la legge 4 maggio 1951, n. 382, è effettuata, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo medesimo ed osservate le norme dei seguenti articoli.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;236#art-1