Art. 1

In vigore dal 16 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . L'assunzione al grado iniziale dei ruoli del personale di cui alle tabelle A e B dell'allegato III del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato con modificazioni con la legge 4 maggio 1951, n. 382, è effettuata, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo medesimo ed osservate le norme dei seguenti articoli.
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