Art. 4
In vigore dal 16 giu 1954
Le Commissioni giudicatrici per i concorsi di cui al precedente determinano preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, stabilendo la tabella dei punti da attribuire ai titoli stessi.
Fra i titoli da valutare devono essere, in ogni caso, compresi i seguenti:
1) il servizio prestato negli Uffici di controllo del Tesoro;
2) gli studi, monografie o pubblicazioni in genere riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo anzidetto;
3) gli studi, monografie o pubblicazioni in genere riguardanti i servizi del Tesoro;
4) il servizio prestato in stabilimenti aventi attività affini alla fabbricazione della carta e stampa delle carte valori;
5) il servizio di capo reparto negli Uffici provinciali del Tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;236#art-4