Art. 5
In vigore dal 23 mag 1993
Al Consiglio di amministrazione spetta:
1) di determinare l'indirizzo dell'attività dell'Istituto nei limiti dei compiti affidati allo stesso;
2) di deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
3) di determinare annualmente l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese industriali entro i limiti massimi stabiliti dalla legge;
4) di deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
5) di provvedere agli atti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale.
6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale.
Le deliberazioni di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, e le deliberazioni di cui al n. 5 alla approvazione dello stesso Ministero e di quello del tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-5