Art. 5

In vigore dal 23 mag 1993
Al Consiglio di amministrazione spetta: 1) di determinare l'indirizzo dell'attività dell'Istituto nei limiti dei compiti affidati allo stesso; 2) di deliberare gli atti di straordinaria amministrazione; 3) di determinare annualmente l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese industriali entro i limiti massimi stabiliti dalla legge; 4) di deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 5) di provvedere agli atti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale. 6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale. Le deliberazioni di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, e le deliberazioni di cui al n. 5 alla approvazione dello stesso Ministero e di quello del tesoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-5

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