Art. 7

In vigore dal 15 lug 1954
Al Comitato esecutivo spetta: 1) di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 2) di compilare annualmente il ruolo principale dei contributi dovuti dalle imprese industriali e gli eventuali ruoli suppletivi; 3) di adottare i provvedimenti di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del medesimo; 4) di svolgere tutti i compiti non attribuiti esclusivamente al Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-7

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