Art. 7
In vigore dal 15 lug 1954
Al Comitato esecutivo spetta:
1) di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
2) di compilare annualmente il ruolo principale dei contributi dovuti dalle imprese industriali e gli eventuali ruoli suppletivi;
3) di adottare i provvedimenti di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del medesimo;
4) di svolgere tutti i compiti non attribuiti esclusivamente al Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-7