Art. 9
In vigore dal 15 lug 1954
Sono abrogati gli , comma primo, 6, 7, comma primo, 8, 11, comma primo, e art. 17 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MALVESTITI - GAVA - VANONI - SALOMONE -
BRESCIANI TURRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 169. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-9