Art. 8
In vigore dal 23 mag 1993
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da tre membri, di cui due funzionari rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, ed il terzo designato dalle associazioni nazionali dei produttori di conserve alimentari.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre e può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-8