Art. 1

In vigore dal 23 mag 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, concernente disposizioni per l'industria delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali; Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, contenente norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per il commercio con l'estero; Decreta: . L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti: a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o di confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonché di quelle concernenti la qualità delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati; b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti; c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate; d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari; e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari; f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate..

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo