Art. 6

In vigore dal 13 dic 1953
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso ruolo senza, conseguirvi l'idoneità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1953 Atti del Governo registro n. 80, foglio n. 36. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;864#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo