Art. 6
In vigore dal 13 dic 1953
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso ruolo senza, conseguirvi l'idoneità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1953
Atti del Governo registro n. 80, foglio n. 36. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;864#art-6