Art. 2
In vigore dal 13 dic 1953
La Commissione per gli esami di concorso di cui all' è composta di un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente: di un consigliere della Corte dei conti: di un professore universitario, docente di materie giuridiche od economiche; di un funziona rio della carriera amministrativa del Ministero del tesoro di grado non inferiore al quinto e di un ispettore generale per i servizi di tesoreria, membri.
Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato di grado non inferiore all'ottavo del ruolo della carriera amministrativa del Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;864#art-2