Art. 3
In vigore dal 13 dic 1953
Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;864#art-3