Art. 1
In vigore dal 13 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 25 gennaio 1940, n. 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Gli esami di concorso per la nomina a vice direttore del Tesoro (grado 8°) nel ruolo di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro hanno luogo in Roma e consistono in quattro prove scritte ed una orale, secondo il programma allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per il tesoro;
Per il suddetto esame si osservano le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili del l'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute nel capo I e II, parte prima, del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, in quanto siano applicabili.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;864#art-1