Art. 4
In vigore dal 13 dic 1953
La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;864#art-4