Art. 4

In vigore dal 13 dic 1953
La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;864#art-4

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