Art. 6

In vigore dal 1 lug 1953
Il presente decreto andrà in vigore dal 1 luglio 1953. Sono abrogate le disposizioni con esso contrastanti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella "accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 57. - PALLA
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