Art. 6
6 / 6In vigore dal 1 lug 1953
Il presente decreto andrà in vigore dal 1 luglio 1953.
Sono abrogate le disposizioni con esso contrastanti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella "accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 57. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;543#art-6