Art. 1

In vigore dal 1 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, primo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto l'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che ha approvato le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . I ricevitori e portalettere sono equiparati, ai fini del trattamento economico, al personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente il grado di commesso. Il trattamento economico del detto grado per quanto riguarda lo stipendio, l'assegno perequativo ed il premio di interessamento, è attribuito integralmente al personale per il quale è determinata ai sensi del successivo una prestazione giornaliera di otto ore e in misura ridotta, in proporzione ai numero delle ore stabilite, al personale per il quale è determinata una prestazione di durata inferiore. L'indennità di carovita è attribuita secondo le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357, e successive modificazioni. Tutte tali competenze sono dovute anche nei periodi di assenze del ricevitore o portalettere durante i quali egli è sostituito nell'esecuzione del servizio a sue spese conformemente all'obbligo fattogli dall'art. 60, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Nell'applicazione delle norme contenute nell'art. 66, commi terzo, quarto e quinto del citato decreto, si intende per retribuzione il complesso degli emolumenti indicati nel precedente comma del presente articolo: il premio di interessamento è valutato per il numero dei giorni lavorativi compresi nei periodi di assenza, di cui ai commi terzo e quarto del menzionato art. 66 e per 25 giorni mensili nei casi di cui al comma quinto dello stesso articolo. Sono concessi aumenti periodici di stipendio nella misura prevista per il suddetto grado di equiparazione previa effettiva decorrenza degli anni di servizio richiesti per gli aumenti periodici nel grado stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;543#art-1

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