Art. 4

In vigore dal 1 lug 1953
Nella prima attuazione del presente decreto, per le ricevitorie e i servizi di portalettere la durata del servizio ai fini della graduazione della misura del trattamento economico di cui all', è determinata in base alla retribuzione ad essi assegnata, secondo la tabella che segue, intendendosi per retribuzione assegnata quella annua in godimento dei rispettivi titolari, escluso l'eventuale assegno personale fruito dai titolari medesimi, con l'aggiunta dell'assegno perequativo in godimento, e del premio speciale di interessamento calcolato per 300 giorni: otto ore se la retribuzione raggiunge o supera............................... L. 170.000 sette ore se la retribuzione raggiunge o supera............................. " 154.000 sei ore se la retribuzione raggiunge o supera............................... " 130.000 cinque ore se la retribuzione raggiunge o supera............................. " 107.000 quattro ore se la retribuzione raggiun ge o supera.......................... " 83.000 tre ore se la retribuzione raggiunge o supera............................... " 59.000 due ore se la retribuzione e inferiore. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà effettuata, in base ai criteri di cui all' per tutte le ricevitorie e i servizi di portalettere, la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico, da approvarsi mediante decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni che stabilirà la relativa decorrenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;543#art-4

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