Art. 2
In vigore dal 1 lug 1953
La durata della effettiva prestazione giornaliera ai fini di cui all' è determinata per ciascun agente applicando i dati relativi all'itinerario del servizio, al numero degli oggetti da preparare e distribuire giornalmente, alla popolazione servita, alle cassette di impostazione da vuotare, all'eventuale servizio di procacciato, e al lavoro di ricevitoria, secondo coefficienti stabiliti, e modificati, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Commissione centrale per gli uffici locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;543#art-2