Art. 9

In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore è il Capo dell'Amministrazione. Egli è coadiuvato da un Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri. Il Segretario generale dipende direttamente dall'Amministratore e lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-9

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