Art. 9
In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore è il Capo dell'Amministrazione.
Egli è coadiuvato da un Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri.
Il Segretario generale dipende direttamente dall'Amministratore e lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-9