Art. 10

In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore ha il comando delle forze armate del Territorio, alla cui organizzazione provvede con propri decreti previamente approvati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa. Alle sue immediate dipendenze ha un Comandante militare nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-10

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