Art. 7
In vigore dal 6 gen 1953
Le ordinanze e i decreti previsti dagli articoli precedenti entrano in vigore nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia, salvo che sia altrimenti disposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-7