Art. 4

In vigore dal 6 gen 1953
Il potere legislativo nel territorio è esercitato dallo Amministratore conformemente agli della Dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela. I provvedimenti legislativi sono deliberati e promulgati dall'Amministratore nella forma di ordinanza. Nella stessa forma l'Amministratore provvede, ai sensi dell' dell'Accordo di tutela, per l'applicazione di leggi italiane in Somalia. Salvo il disposto dell'articolo seguente, le ordinanze che possano avere attinenza con obblighi internazionali non sono promulgate se non dopo l'approvazione del Ministero degli affari esteri. Pertanto, le ordinanze, sono comunicate al Ministro per gli affari esteri. Se entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione il Ministro per gli affari esteri non ha fatto conoscere che l'ordinanza è soggetta alla sua approvazione l'Amministratore può promulgarla. Tuttavia le ordinanze dichiarate urgenti dall'Amministratore possono essere promulgate prima della scadenza del termine predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-4

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