Art. 5
In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore, in circostanze eccezionali, può deliberare e promulgare le ordinanze previste dall' della Dichiarazione di principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela, alle condizioni ivi prescritte, dandone immediatamente comunicazione al Ministro per gli affari esteri.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-5