Art. 15

In vigore dal 6 gen 1953
Il Presidente della Corte di giustizia è nominato fra i magistrati italiani di Corte di cassazione o di Corte di appello con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 34. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-15

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