Art. 15
15 / 15In vigore dal 6 gen 1953
Il Presidente della Corte di giustizia è nominato fra i magistrati italiani di Corte di cassazione o di Corte di appello con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 34. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-15