Art. 5
In vigore dal 15 lug 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 122. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;771#art-5