Art. 3
In vigore dal 15 lug 1952
Il dazio previsto dal decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, successivamente prorogato e modificato, per la voce della tariffa dei dazi doganali n. ex 1245 (lenti e prismi ottici), continuerà ad essere applicato solo per "lenti e prismi ottici, diottrici, e catadiottrici, non montati oppure montati in pannelli, con distanza focale superiore a 200 millimetri, tamburi diottrici (compresi quelli costituiti di un sol pezzo) aventi un diametro interno superiore a 300 millimetri, destinati ad installazioni su fari marittimi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;771#art-3