Art. 4
In vigore dal 15 lug 1952
In deroga alle disposizioni di cui all', lett. c) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, ed all' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto i dazi stabiliti dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti:
a) specialità medicinali contenenti antibiotici comprese nella voce n. 394-a-4 della tariffa dei dazi doganali, rendendosi ad esse applicabile il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy;
b) prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, rendendosi ad essi applicabili, per quanto non viene disposto nell'unita tabella, i dazi convenzionati per le anzidette voci col Protocollo di Torquay.
I prodotti siderurgici suindicati continueranno tuttavia ad essere ammessi ai dazi applicabili prima della entrata in vigore del presente decreto, entro i limiti di contingenti, che non eccedano complessivamente le 425.000 tonnellate annue, da stabilirsi dal Ministro per le finanze di intesa con i Ministri per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;
c) aghi e vasche da bagno delle voci n. 916-c e 920-a-1 della tariffa doganale, articoli di coltelleria e di posateria compresi nelle voci dal n. 1017 al n. 1019 incluso e dal n. 1021 al n. 1024 incluso; rendendosi applicabili per le anzidette voci, in quanto non sia altrimenti disposto nell'unita tabella, i dazi rispettivamente convenzionati col Protocollo di Torquay.
Cessano inoltre di avere effetto:
d) l'esenzione convenzionata con il Protocollo di Annecy per l'olio di palma della voce n. 139-m della tariffa dei dazi doganali, rimanendo applicabile all'olio di palma greggio ed a quello depurato il regime daziario pattuito col Protocollo di Torquay;
e) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e quelli stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i torni, le piallatrici, le stozzatrici e le alesatrici compresi nelle voci n. 1113, 1116 e 1117 della tariffa dei dazi doganali, rimanendo ad essi applicabili i dazi e la relativa nomenclatura convenzionati col Protocollo di Torquay.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;771#art-4