Art. 2
In vigore dal 15 lug 1952
Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto è applicabile, per le voci della tariffa dei dazi doganali n. ex 330-b, 608-a, b, 611-a, ex 849-a, la riduzione stabilita con l' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
La riduzione stessa non sarà invece più applicata ai dazi delle voci n. 280-a-2; 328; 329; 362-b-1-gamma, della e kappa; 367-c-2-beta; 368-a-1-zeta; 810-a-2; 810-b; 811-a-2 e 811-b.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;771#art-2